ARTICOLO VI L'ISTITUTO ED I SUOI BENI Sezione 6 L'Istituto godra' dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore dell'Istituto vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunita' dalla giurisdizione non potra' essere ritenuta quale rinuncia all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia. Sezione 7 I beni di proprieta' dell'Istituto ed i suoi archivi cosi' come definiti nella lettera (e) della Sezione I, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsiasi natura od origine. Sezione 8 Stanti le immunita' previste nelle Sezioni 6 e 7, l'Istituto prevedera' opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzioni di: (i) controversie con il suo personale; (ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o altre transazioni in cui l'Istituto sia parte in causa, nonche' controversie di carattere extra-contrattuale. Sezione 9 In esecuzione della Sezione 8, l'Istituto predisporra' idonee pro- cedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserira' clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino' ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialita' dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Istituto dovra' avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirgli di far fronte a richiesta di risarcimento di natura extra'-contrattuale.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-28;638~accordo-artvi · fonte del testo

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