ARTICOLO VI L'UFFICIO E I SUOI BENI Sezione 6 Il personale dell'Ufficio di cui all'Art. I, Sezione 1, lettera e) (i) godra' dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunita' dalla giurisdizione non potra' essere ritenuta quale rinuncia all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia. Sezione 7 I beni di proprieta' dell'Ufficio ed i suoi archivi, cosi' come definiti nella lettera (d) della Sezione 1, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsivoglia natura od origine. L'esenzione non si estende a quei beni, fondi o averi che non sono direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ufficio. Sezione 8 Stanti le immunita' previste nelle Sezioni 6 e 7, l'Ufficio prevedera' opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzioni di: (i) controversie con il suo personale; (ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o altre transazioni in cui l'Ufficio sia parte in causa, nonche' controversie di carattere extracontrattuale. Sezione 9 In esecuzione della Sezione 8, l'Ufficio predisporra' idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Ufficio inserira' clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialita' dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Ufficio dovra' avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirgli di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;365~accordo-artvi · fonte del testo

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