ARTICOLO IX ESENZIONE DA TASSAZIONE Sezione 12 L'Ufficio, le sue proprieta' e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, come previsto dalla Convenzione Istitutiva del 15 Maggio 1954, ratificata dall'Italia con la Legge N. 340 dell'11 Febbraio 1958, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. Sezione 13

  • a)Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni l'Ufficio godra', agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalita' e operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'.
  • b)Per quanto concerne l'esenzione dall' "imposta sul valore aggiunto" (I.V.A.), l'Ufficio godra' della non imponibilita' al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali e all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane un milione o per il maggior valore che potra' essere stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane anche in conformita' alla normativa comunitaria.
  • c)L'Ufficio sara' esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.
  • d)L'Ufficio sara' esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione. divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Ufficio per attivita' istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Ufficio non chiedera' l'esenzione da diritti doganali o da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorita' italiane potranno fissare in linea generale.
  • e)L'Ufficio sara' esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all' "uso ufficiale" dell'Ufficio e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Ufficio beneficiera' altresi' dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti e lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dallle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Ufficio.
  • f)Le esenzioni ed agevolazioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Ufficio.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;365~accordo-artix · fonte del testo

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