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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, recante norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la ricostruzione industriale, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 7, comma 5°, le parole: «di un delegato del Sottosegretariato per gli scambi e le valute», sono sostituite dalle parole: «di un delegato del Ministero per gli scambi e le valute», e sono di seguito inserite le seguenti: «del direttore generale della Marina mercantile».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Dato a Roma, addi' 25 aprile 1938 - Anno XVI
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Di Revel - Lantini - Solmi
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 3 giugno 1938 al 16 dicembre 2009
