I medici, i veterinari e le levatrici domiciliati in una delle due zone di frontiera ed autorizzati ad esercitare la loro professione a termini della Convenzione del 28 giugno 1888 possono attraversare la frontiera con un veicolo (bicicletta, motocicletta o automobile) senza fornire - per detti mezzi di trasporto - delle garanzie. Le norme per l'attuazione della suddetta facilitazione saranno fissate di comune accordo dalle dogane dei due Paesi. In caso di necessita', dette persone potranno attraversare - senza pagamento di speciali indennita' - la frontiera in ogni ora, anche per vie non doganali, a condizione che non portino o trasportino merci passibili di dogana.

Testo vigente dal 9 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-28;635~art8 · fonte del testo

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