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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio 1953
Legge 28 giugno 1955, n. 635
- Aggiornato al
- 9 agosto 1955
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo IL…
- Art. 2Traffico agricolo e forestale I. I "frontalieri" che abbiano le loro aziende agricole e…
- Art. 3Facilitazioni speciali In quanto ne sia riconosciuta la necessita', in relazione alle…
- Art. 4Importazioni ed esportazioni definitive Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno…
- Art. 5Importazioni ed esportazioni temporanee Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno…
- Art. 6Pascolo a lunga durata Alle condizioni sottoindicate, gli animali d'ogni specie condotti…
- Art. 7Facilitazioni di passaggio Esigendolo le circostanze locali, le Autorita' doganali dei…
- Art. 8I medici, i veterinari e le levatrici domiciliati in una delle due zone di frontiera ed…
- Art. 9Nel caso di incendio o di altro sinistro nelle zone di frontiera, le persone del luogo e…
- Art. 10Disposizioni speciali. La esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione…
- Art. 11Misure di sorveglianza. Le competenti Autorita' doganali delle due Parti Contraenti…
- Art. 12Commissione mista. Per la esecuzione della presente Convenzione e per la sorveglianza sul…
- Art. 13Disposizioni finali. Le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Trattato di Commercio tra…
- Art. 14La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a…
- Art. 15La presente Convenzione entrera' in vigore immediatamente dopo lo scambio delle…
