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E' convertito in legge il decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, con le seguenti modificazioni: L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e artigianato, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del regolamento comunitario numero 160/66". L'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "In deroga all'articolo 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione e salvo quanto disposto dal regolamento n. 107/67 adottato dal Consiglio dei ministri della Comunita' economica europea il 31 maggio 1967, si applica il regime vigente anteriormente alla entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66 per le merci provenienti da uno Stato membro scortate da un certificato di circolazione dal quale risulti che il documento doganale di uscita da tale Stato membro e' stato rilasciato anteriormente alla data di applicazione del regolamento medesimo. Tale disposizione si applica alle sole merci per le quali sia stata accettata la dichiarazione doganale di importazione entro due mesi dalla data di entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66".

Testo in vigore dal 5 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;627~artunico · fonte del testo

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