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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo Sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827, che ammette il cumulo di due assegni per supplemento di congrua ai vicari curati autonomi e indipendenti, con parziale modificazione dell'art. 29 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, e autorizza il Ministro per la giustizia e gli affari di culto a rivedere, raccogliere e coordinare in unico testo, con decreto Reale, di concerto col Ministro per le finanze, le disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 29 marzo 1928 - Anno VI
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Rocco - Volpi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 10 aprile 1928 al 16 dicembre 2009
