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[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[2]CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Ritenendo auspicabile adottare disposizioni comuni per proteggere gli animali negli allevamenti, in particolare nei sistemi moderni di allevamento intensivo, Hanno convenuto su quanto segue:

[4]La presente Convenzione si applica all'alimentazione, alle cure ed al ricovero degli animali specie nei sistemi moderni di allevamento intensivo. Ai sensi della presente Convenzione, per "animali" si intende quelli che sono allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, di pellicce o per altri scopi agricoli; per "sistemi moderni d'allevamento intensivo" s'intende gli allevamenti che utilizzano soprattutto installazioni tecniche che vengono sfruttate principalmente mediante dispositivi meccanici.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art1 · fonte del testo

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