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Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, ogni Stato dell'Unione ha la facolta', senza che ne derivino obblighi per gli altri Stati dell'Unione, di limitare l'esigenza di novita' prevista dall'articolo summenzionato, per quanto attiene alle varieta' di recente creazione esistenti al momento in cui il detto Stato applica per la prima volta le disposizioni della presente Convenzione al genere o alla specie cui appartengono tali varieta'.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

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