Art. 29 (Convenzione) — Accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali
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Gli Stati dell'Unione si riservano il diritto di concludere fra loro accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali, nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
