Art. 25 (Convenzione) — Verifica dei conti
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La verifica dei conti dell'Unione e' assicurata, secondo le modalita' previste dal regolamento amministrativo e finanziario di cui all'articolo 20, da uno degli Stati dell'Unione. Tale Stato viene, col suo consenso, designato dal Consiglio.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
