Art. 22 (Convenzione) — Maggioranze richieste per le decisioni del Consiglio
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Ogni decisione del Consiglio viene presa alla maggioranza semplice dei membri presenti e votanti; tuttavia, ogni decisione del Consiglio in virtu' degli articoli 4.4, 20, 21.e), 26.5.b), 27.1, 28.3 o 32.3 viene presa alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti. L'astensione non viene considerata come voto.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
