Art. 19 (Convenzione) — Sessioni del Consiglio
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1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del proprio Presidente. 2. Il Consiglio tiene una sessione ordinaria una volta all'anno. Inoltre, il Presidente puo' riunire il Consiglio di propria iniziativa; egli e' tenuto a riunirlo entro un termine di tre mesi quando almeno un terzo degli Stati dell'Unione ne abbia fatto richiesta.
Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999
