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1. Il diritto riconosciuto al ritrovatore secondo le disposizioni della presente Convezione e' indipendente dalle misure adottate in ogni Stato dell'Unione in vista di regolamentarvi la produzione, il controllo e la commercializzazione delle sementi e piante. 2. Tuttavia, queste ultime misure dovranno evitare, per quanto possibile, di porre ostacoli all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Testo in vigore dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1999

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