[1]Occupazione e affari sociali

[2]1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione e di promuovere l'assistenza tecnica nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la parita' di genere e la parita' di retribuzione per un lavoro di pari valore, l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze, la protezione sociale e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione. 2. Le parti ribadiscono la necessita' di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta', come sancito dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dalla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata a Ginevra il 10 giugno 2008, e dalla dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. Le parti tengono conto delle caratteristiche e della diversa natura delle rispettive situazioni socioeconomiche. 3. Le parti ribadiscono i rispettivi impegni a promuovere e attuare efficacemente le norme sociali e del lavoro internazionalmente riconosciute e a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro sanciti nella dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 e modificata il 10 giugno 2022. Le parti convengono di cooperare e di fornire assistenza tecnica ai fini della ratifica e dell'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL e di collaborare per promuovere la ratifica e l'attuazione di altre convenzioni dell'OIL aggiornate, se del caso, anche per quanto riguarda la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. 4. Le parti convengono di promuovere la cooperazione tra il governo e le parti sociali nei settori dell'occupazione e degli affari sociali, lo scambio di informazioni su occupazione, salute e sicurezza sul lavoro, ispezioni sul lavoro e dialogo sociale in materia di protezione sociale e dei lavoratori. 5. La cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali puo' comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale, ad esempio in sede di ASEM, UE-ASEAN e OIL.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art47 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari