[1]Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale

[2]1. Le parti convengono di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le parti scambiano informazioni e sviluppano la cooperazione nei campi seguenti:

  • a)la politica agricola e le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale in generale;
  • b)la promozione e la facilitazione del commercio di prodotti agricoli, compreso il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti;
  • c)la politica di sviluppo nelle zone rurali, comprese altre risorse e fattori produttivi, conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunita' di creazione di valore aggiunto e di occupazione extra-agricola;
  • d)la politica relativa alla flora, alla fauna, a prodotti ottenuti da animali acquatici, compresi i regimi di qualita' dei prodotti agricoli quali le indicazioni geografiche e la produzione biologica, nonche' la cooperazione in materia di buone pratiche agricole;
  • e)la promozione dei sistemi di certificazione e di accreditamento dell'agricoltura biologica e della produzione agricola sostenibile. 2. Le parti convengono di promuovere la cooperazione tecnologica, lo sviluppo di capacita' o qualsiasi altra forma di cooperazione che aumenti la produttivita', una produzione sicura e sostenibile e pratiche resilienti nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e dello sviluppo rurale e che migliori la preparazione, la prevenzione, l'individuazione, la risposta e il controllo delle malattie delle piante, degli animali e zoonotiche in linea con l'approccio «One Health» e le norme internazionali. 3. Le parti convengono di incoraggiare i settori pubblico e privato a discutere e scambiare informazioni commerciali, anche in occasione di manifestazioni per l'instaurazione di contatti tra imprese e di promozione commerciale di prodotti agricoli.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art45 · fonte del testo

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