[1]Assistenza in casi rilevanti

[2]Gli Organi di sicurezza possono prestarsi assistenza in occasione di manifestazioni pubbliche e simili avvenimenti di rilevante importanza, che potrebbero minacciare la sicurezza dell'altra Parte Contraente, attraverso: immediate e reciproche informazioni; l'attuazione di reciproci coordinati provvedimenti di polizia; l'invio di esperti e equipaggiamento.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art14 · fonte del testo

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