Art. 17 (Allegato)
[1]- Avvio del procedimento
[2]Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per assicurare che le indagini o il perseguimento dei reati di cui alla presente Convenzione non debbano essere subordinati a una denuncia.
Testo vigente dal 7 febbraio 2022
