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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, concernente provvedimenti per la produzione della gomma da «guayule», con le seguenti modificazioni:
[9]Il primo comma dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
[10]«La detenzione dei semi e delle piante del « guayule» (Parthenium Argentatum Gray), nonche' la coltivazione delle piante stesse, sono subordinate a licenza del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, per i territori del Regno, e col Ministro per gli affari esteri per i territori dei Possedimenti, ed a licenza del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze, per i territori dell'Africa Italiana».
[11]L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
[12]«Il Ministro per le finanze di concerto coi Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, per i territori del Regno, e col Ministro per affari esteri per i territori dei Possedimenti, ed il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, per i territori dell'Africa Italiana, sono autorizzati a concedere licenza di coltivazione in esclusiva, quando l'Ente che ne faccia richiesta dia particolare affidamento per il raggiungimento di un'efficiente coltivazione di materia prima atta a produrre gomma da «guayule».
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 11 aprile 1938 - Anno XVI
[15]VITTORIO EMANUELE
[16]MUSSOLINI - ROSSONI - CIANO - SOLMI - DI REVEL - LANTINI
[17]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 31 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
