Art. 11 (Accordo) — Inviolabilità ed immunità giurisdizionale per atti funzionali
I membri del personale dell'Ufficio, indipendentemente dalla loro cittadinanza e nei limiti delle parole dette o scritte e di tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, godono:
- a)dell'inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo;
- b)dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, che sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni ufficiali.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
