ARTICOLO XIII RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO DELL'UNIONE LATINA Sezione 17 I rappresentanti degli Stati firmatari della Convenzione istitutiva dell'Unione Latina ("i Rappresentanti") e i Membri del Consiglio Esecutivo dell'Unione Latina ("i Membri del Consiglio"), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunita':

  • a)inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo;
  • b)immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
  • c)l'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo utilizzato da o di proprieta' delle persone interessate, nonche' ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi;
  • d)inviolabilita' di tutte le carte e di tutti i documenti;
  • e)esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
  • g)le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato puo' applicare secondo il diritto internazionale; Sezione 18 I Rappresentanti e i Membri del Consiglio Esecutivo indicati nella Sezione 17 aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunita' previste nella Sezione 17, lettera b). I coniugi dei Rappresentanti e dei Membri del Consiglio Esecutivo indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunita' indicate nella Sezione 17, lettera e).

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-10-13;365~accordo-artxiii · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari