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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 1 dicembre 1994 · Legge 5 novembre 1996, n. 592
- Aggiornato al
- 23 novembre 1996
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI…
- Art. 2- Promozione e protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno…
- Art. 3- Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti…
- Art. 4- Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti…
- Art. 5- Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti…
- Art. 6- Rimpatrio di capitali, profitti e redditi 1. Ognuno delle Parti Contraenti garantira'…
- Art. 7- Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una…
- Art. 8- Modalita' dei trasferimenti 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7…
- Art. 9- Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie…
- Art. 10- Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero…
- Art. 11- Relazioni fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate…
- Art. 12- Applicazione di disposizioni varie 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal…
- Art. 13- Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti…
- Art. 14- Durata e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla…
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