Pagamento.

  • a)Tutti gli obblighi di pagamento dei membri relativi al capitale iniziale vengono stabiliti in base al valore medio del Diritto Speciale di Prelievo in termini di una valuta liberamente adoperabile o dell'ECU per il periodo compreso tra il 1° agosto 1995 e il 31 ottobre 1995.
  • b)Ciascun membro originario deve pagare per la parte da versare delle azioni che ha sottoscritto in cinque rate pari ciascuna al venti per cento. Ogni membro deve pagare la prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore per tale membro del presente Accordo, e in accordo con i propri requisiti legislativi, deve pagare le rimanenti quattro rate ad un anno dalla data in cui la precedente rata e diventata esigibile.
  • c)Il pagamento di ciascuna rata della porzione da versare delle azioni sottoscritte potra' essere effettuato in contante o nella forma di titoli di credito regolamentari infruttiferi, non negoziabili o simili obbligazioni denominate in valuta utilizzabile liberamente o in ECU, da riscuotere pro rata conformemente alla decisione del Consiglio di Amministrazione al fine di rispettare le obbligazioni della Banca o le sue esigenze operative.
  • d)Il pagamento dell'importo sottoscritto della quota a chiamata del capitale della Banca puo' essere soggetto a chiamata solamente se e quando richiesto dalla Banca per far fronte ai propri debiti. Le chiamate su qualsiasi parte di sottoscrizioni non pagate saranno uniformi su tutte le azioni. Se l'ammontare ricevuto dalla Banca sulla chiamata fosse insufficiente a sostenere le obbligazioni che hanno determinato la chiamata, la Banca puo' effettuare ulteriori chiamate successive sulle sottoscrizioni non pagate finche' il complessivo ammontare ricevuto sia sufficiente a soddisfare tali obbligazioni.
  • e)Il pagamento delle sottoscrizioni in contanti deve essere effettuato in valuta liberamente adoperabile. Ai fini del presente articolo, una valuta liberamente adoperabile e una delle valute considerate liberamente adoperabili dal Fondo Monetario Internazionale.
  • f)La responsabilita' sulle azioni e' limitata alla parte non pagabile del prezzo di emissione.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~prospetto-a-art2 · fonte del testo

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