Capitale (a) Il capitale autorizzato della Banca e' di tre miliardi trecento trentotto milioni settecentomila Diritti Speciali di Prelievo. Il capitale e' distribuito in trentatre' milioni trecento ottantasettemila azioni aventi valore nominale di cento Diritti Speciali di Prelievo ciascuna. Ciascuna azione ha una quota sottoscritta e versata del venticinque per cento e una quota sottoscritta e non versata del settantacinque per cento. (b) Ciascun membro originario della Banca sottoscrive al valore nominale il numero di azioni di capitale dichiarato accanto al suo nome nel Prospetto A del presente Accordo, e versa la quota da versare e la quota a chiamata di tali azioni in conformita' con quel Prospetto. Ciascun nuovo membro sottoscrive un numero di azioni di capitale ai termini e alle condizioni eventualmente stabiliti dal Consiglio dei Governatori, ma in nessun caso ad un prezzo inferiore al valore nominale. Il Consiglio dei Governatori puo' allocare ai membri esistenti azioni che non siano sottoscritte entro la data ultima per diventare membro originario della Banca ai sensi del paragrafo (a) dell'Articolo 4. (c) Ad intervalli non superiore ai cinque anni il Consiglio dei Governatori deve riesaminare l'ammontare del capitale della Banca. Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, puo' in qualunque momento aumentare il capitale della Banca, in quei casi, ciascun membro avra' diritti di prelazione, ma nessun membro e' obbligato a sottoscrivere una qualsiasi parte di un aumento di capitale. (d) Le quote azionarie non possono essere in alcun modo qualsivoglia costituite in pegno o assoggettate ad alcun gravame, e non possono essere cedute se non alla Banca.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art5 · fonte del testo

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