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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
[10]«L'obbligo della denuncia si estende anche ai rottami e manufatti che, essendo in opera alla data della pubblicazione del presente decreto, per qualsiasi causa vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel 1° comma dell'art. 1 e nel 1° comma del presente articolo. In tal caso la denunzia dovra' essere fatta entro trenta giorni da tale momento».
[11]Dopo il primo comma dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
[12]«E' data facolta' al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di stabilire, con la stessa deliberazione o con successive, le norme che si rendano necessarie per la raccolta dei rottami e dei manufatti di rame».
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 16 maggio 1940-XVIII
[15]VITTORIO EMANUELE
[16]Mussolini - Grandi - Di Revel - Ricci
[17]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 19 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
