[1]- Liquidazione dei conti

[2]1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddisfare tutte le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti del Fondo. E' ugualmente tenuto ad adempiere gli obblighi relativi al suo capitale di garanzia fino a quando non vengano adottate delle disposizioni che soddisfino il Fondo e siano conformi ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14. Ogni accordo di associazione prevede che, se un partecipante all'organizzazione internazionale di prodotto associata considerata cessa di essere membro, l'organizzazione internazionale di prodotto associata fara' in modo che tali disposizioni siano prese al piu' tardi alla data in cui il Membro cessa di essere Membro. 2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16 a titolo della liquidazione dei conti con il Membro e annulla il capitale di garanzia di tale Membro a patto che gli obblighi e gli impegni specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati soddisfatti. Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo puo' essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584~accordo-art32 · fonte del testo

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