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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottata a Ginevra il 27 giugno 1980
Legge 6 agosto 1984, n. 584
- Aggiornato al
- 19 settembre 1984
- Articoli
- 6
- Versioni storiche
- 64
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo del Fondo…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere…
- Art. 3Gli emolumenti e le altre remunerazioni corrisposte dal Fondo comune per i prodotti di…
- Art. 4Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito…
- Art. 5All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.771…
- Art. 6La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua…
