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Miscellanea
Trattato
Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991 · Legge 4 ottobre 1994, n. 580
- Aggiornato al
- 19 ottobre 1994
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI…
- Art. 2Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sulle questioni internazionali di mutuo…
- Art. 3Le Alte Parti Contraenti ritengono che la minaccia e l'uso della forza debbano essere…
- Art. 4Le Alte Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per contribuire alla creazione…
- Art. 5Le Alte Parti Contraenti sono convinte della necessita' di rafforzare i loro rapporti nel…
- Art. 6Qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili, secondo una delle Alte…
- Art. 7Le Alte Parti Contraenti sono fermamente intenzionate a consolidare attraverso la…
- Art. 8Le Alte Parti Contraenti intensificheranno gli sforzi per favorire l'unita' del…
- Art. 9Le Alte Parti Contraenti prendono atto con soddisfazione dell'intensificazione della loro…
- Art. 10Al fine di facilitare la transizione dell'economia polacca verso il mercato, le Alte…
- Art. 11Nel quadro degli accordi presenti e futuri tra le Comunita' Europee e la Repubblica di…
- Art. 12Ciascuna delle Alte Parti Contraenti assicura, conformemente al proprio ordinamento ed…
- Art. 13Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica di…
- Art. 14Le due Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati…
- Art. 15Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezioe…
- Art. 16Le Alte Parti Contraenti imprimeranno un'accelerazione alla loro collaborazione…
- Art. 17Basandosi sul processo di plurisecolare reciproco arricchimento della cultura dei due…
- Art. 18Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la…
- Art. 19Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti diretti tra i…
- Art. 20Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella lotta al traffico illecito di stupefacenti…
- Art. 21Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti…
- Art. 22Il presente Trattato dovra' essere ratificato ed entrera' in vigore con lo scambio dei…
- Art. 23Il presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni e verra' tacitamente…
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