ARTICOLO VIII Procedure di trasferimento I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI e VII saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro otto mesi. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore abbia chiesto il trasferimento in oggetto,, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, relativamente al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;58~accordo-artviii · fonte del testo

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