ARTICOLO IX Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti 1. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato. 2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato, notifica scritta all'altra Parte Contraente, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come stabilito nel presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale sara' composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri. 4. Se, nel periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo, non sara' stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, puo' richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, se per qualsiasi motivo sia impossibilitato a procedere alla nomina, li nominera' il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, il membro della Corte Internazionale di giustizia con maggiore anzianita' in grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, verra' invitato a procedere alla nomina. 5. Il Tribunale Arbitrale deliberera' con voto di maggioranza e la sua decisione sara' vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spesse relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. I costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

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