Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 2 del R. decreto 15 aprile 1909, n. 212, va aggiunto il seguente comma:

[2]«Per le imposte non rimborsate gli esattori dei detti circondari non potranno procedere durante il 1909 ad esecuzioni immobiliari, ma tale sospensiva non pregiudica i loro diritti di privilegio».

Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-21;579~art4 · fonte del testo

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