Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1936 al 16 dicembre 2009. 443 parole tolte, 20 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera del deputali hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Convertito in legge il R. decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, sulla limitazione temporanea della distribuzione degli utili delle Societa' commerciali con le seguenti modificazioni:
tolto: Il primo comma dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
tolto: «A decorrere dall'esercizio sociale in corso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e per i due esercizi sociali immediatamente successivi, le Societa' commerciali di qualsiasi specie comprese le Societa' cooperative ed in genere tutti gli Enti che abbiano fini industriali e commerciali, escluse le Aziende municipalizzate, non possono distribuire utili superiori al 6 per cento del capitale versato e delle riserve risultanti dal bilancio».
tolto: L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
tolto: «In caso di violazione alle disposizioni del presente decreto, a carico della societa' o ente puo' essere imposta una pena pecuniaria non superiore all'ammontare degli utili, interessi o somme distribuiti ai soci contro il divieto di cui all'art. 1, ovvero non regolarmente investiti in titoli di Stato, ai sensi del presente decreto. Il presidente, il consigliere delegato, il direttore ed i sindaci sono inoltre soggetti, personalmente e distintamente, ad una pena pecuniaria da L. 500 a L. 20.000. La pena pecuniaria e' applicata con decreto insindacabile del Ministro per le finanze».
tolto: L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Il Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, puo' consentire eccezioni alle norme del presente decreto, per l'investimento di utili non disponibili nell'impianto di nuovi stabilimenti industriali ovvero nell'ampliamento di stabilimenti esistenti.
tolto: «Per le industrie per le quali l'impianto di nuovi stabilimenti o l'ampliamento di quelli esistenti e' subordinato alla preventiva autorizzazione governativa, ai termini della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei relativi Regi decreti di applicazione, le eccezioni previste possono essere consentite solo quando il nuovo impianto o l'ampliamento siano stati come sopra autorizzati».
tolto: Il primo capoverso dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
tolto: «Durante il periodo di cui all'art. 1, sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanza, le costituzioni di societa' con capitale sociale di oltre un milione di lire, nonche' gli aumenti di capitale e l'emissione di obbligazioni di societa' per azioni».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 26 marzo 1936 - Anno XIV
tolto: VITTORIO EMENUELE
tolto: Mussolini - Di Revel - Solmi
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1936-03-26;573~art1 · fonte del testo
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