La legge europea determina le categorie di funzionari e altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, l'articolo 11, l'articolo 12, secondo comma e l'articolo 13. Essa e' adottata previa consultazione delle istituzioni interessate. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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