Conformemente all'articolo III-188 della Costituzione, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dal presente statuto, ne' la Banca centrale europea, ne' una banca centrale nazionale, ne' un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri ne' da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art7 · fonte del testo

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