[1]prudenziale

[2]1. La Banca centrale europea puo' fornire pareri ed essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorita' competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione relativi alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilita' del sistema finanziario. 2. Conformemente alle leggi europee adottate ai sensi dell'articolo III-185, paragrafo 6 della Costituzione, la Banca centrale europea puo' svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art25 · fonte del testo

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