Art. 39 (Protocollo 4)
[1]e immunita'
[2]La Banca centrale europea beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunita' necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
