[1]' di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali

[2]1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 23. 2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attivita' di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonche' le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto i loro saldi operativi in valuta estera, eccedenti un limite da stabilire nel quadro del paragrafo 3, sono soggette all'approvazione della Banca centrale europea al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e di cambio dell'Unione. 3. Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art31 · fonte del testo

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