alla BCE di attivita' di riserva in valuta 30.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle Banche centrali nazionali attivita' di riserva in valute diverse da valute comunitarie, ECU, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50.000 milioni di ECU. Il Consiglio direttivo decide sulla quota che puo' essere richiesta dalla BCE dopo che e' stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto. 30.2. I contributi di ogni Banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto dalla BCE. 30.3. Ogni Banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il Consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti. 30.4. Ulteriori richieste di attivita' di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1. possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2., entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42. 30.5. La BCE puo' detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvede alla messa in comune di tali attivita'. 30.6. Il Consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~art30 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari