[1]finanziari

[2]1. L'esercizio finanziario della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali ha inizio il primo giorno del mese di gennaio e finisce l'ultimo giorno del mese di dicembre. 2. Il bilancio annuale della Banca centrale europea e' redatto dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consiglio direttivo. Il bilancio annuale e' approvato dal consiglio direttivo ed e' in seguito pubblicato. 3. Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige una situazione patrimoniale consolidata del Sistema europeo di banche centrali, in cui figurano le attivita' e le passivita' delle banche centrali nazionali facenti parte del Sistema europeo di banche centrali. 4. Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendicontazione riguardanti le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art26 · fonte del testo

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