Art. 27 (Protocollo 3)
La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e puo' infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
