[1]Articolo III-373

[2]La Corte di giustizia dell'Unione europea e' competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

  • a)esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. II consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360;
  • b)deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste all'articolo III-365;
  • c)deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate all'articolo III-365, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle forme di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 5, 6 e 7 dello statuto della Banca;
  • d)esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtu' della Costituzione, tale banca e' tenuta a prendere le disposizioni che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art373 · fonte del testo

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