1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione di una misura volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella parte I, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa misura creera' un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri vincolati da detta misura. Se la Danimarca decidesse di non applicare una tale misura, gli Stati membri vincolati da quest'ultima e la Danimarca esamineranno le misure appropriate da prendere. 2. La Danimarca mantiene i diritti e gli obblighi esistenti prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa per quanto riguarda l'acquis di Schengen.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-20-art4 · fonte del testo

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