1. La notifica di cui all'articolo 4 e' presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura se tale misura si fonda sull'acquis di Schengen. Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in relazione a misure che si fondano sull'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tali misure e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da intraprendere. 2. Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a misure che si fondano sull'acquis di Schengen e' irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa che intende fondarsi sulla misura in questione, purche' tale proposta o iniziativa si fondi sull'acquis di Schengen.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~allegato-art5 · fonte del testo

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