[1]Articolo II-84 Diritti del minore

[2]1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro eta' e della loro maturita'. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorita' pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora cio' sia contrario al suo interesse.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art84 · fonte del testo

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