[1]Articolo III-420

[2]1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all'articolo III-419, paragrafo 1, notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione. La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti gia' adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformita' della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione puo' sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3. Puo' inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma. 2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, al ministro degli affari esteri dell'Unione e alla Commissione. Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, puo' inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti gia' adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione. Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimita' e conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art420 · fonte del testo

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