[1]Articolo III-412

[2]1. La legge europea stabilisce:

  • a)le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalita' relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;
  • b)le regole che organizzano il controllo della responsabilita' degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili. La legge europea e' adottata previa consultazione della Corte dei conti. 2. Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, un regolamento europeo che fissa le modalita' e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e stabilisce le misure da applicare per far fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti. 3. Il Consiglio delibera all'unanimita' fino al 31 dicembre 2006 in tutti i casi contemplati dal presente articolo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art412 · fonte del testo

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