[1]Articolo III-411

[2]La Commissione puo', con debita informazione alle autorita' competenti degli Stati membri interessati, trasferire nella moneta di uno degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi previsti dalla Costituzione. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno. La Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite dell'autorita' da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art411 · fonte del testo

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