[1]Articolo III-399

[2]1. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione garantiscono la trasparenza dei loro lavori e adottano nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo I-50, le disposizioni particolari relative all'accesso del pubblico ai loro documenti. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette all'articolo I-50, paragrafo 3 e al presente articolo soltanto allorche' esercitano funzioni amministrative. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono alla pubblicita' dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dalla legge europea di cui all'articolo I-50, paragrafo 3.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art399 · fonte del testo

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