[1]Articolo III-362

[2]1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' della Costituzione, tale Stato e' tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. 2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza di cui al paragrafo 1 comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, puo' adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalita' da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si e' conformato alla sentenza da essa pronunciata, puo' comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalita'. Questa procedura lascia impregiudicato l'articolo III-361. 3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in virtu' dell'articolo III-360 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro europea, puo', se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalita' da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la Corte constata l'inadempimento, puo' comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalita' entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento e' esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art362 · fonte del testo

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